COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
Fra i sottoscritti:
– Patrizi Egidio, nato a Roma il giorno 24 luglio 1950, residente a Sesto Fiorentino via Del Lasca n.2, codice fiscale PTR GDE 50L24 H501R, cittadino italiano;
– Straccali Maurizia Maria, nata a Grosseto il giorno 1 febbraio 1952, residente a Sesto Fiorentino Via Del Lasca n.2;
– Voce Antonio, nato a Firenze il giorno 10 agosto 1965, codice fiscale VCO NTN 65M10 D612X, residente a Firenze Via Puccinotti n. 72;
– Bernardini Roberta, nata a Sinalunga il giorno 19 ottobre 1964, codice fiscale BRN RRT 64R59 A468M, residente a Firenze via Leoncavallo n.15/3;
– Palmerini Piero, nato a Todi il 9 gennaio 1961, codice fiscale PLM PRI 61A09 L188J, residente a Firenze Via dei Pilastri n.7;
tutti cittadini italiani; si conviene quanto segue.
TITOLO I
DELLA DENOMINAZIONE E SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 1 – DENOMINAZIONE
1.1. E’ costituita dai signori Patrizi Egidio, Straccali Maurizia Maria, Voce Antonio, Bernardini Roberta e Palmerini Piero un Associazione senza scopo di lucro denominata:
“ASSOCIAZIONE MATTEO PATRIZI”.
ART.2 – SEDE
2.1 L’Associazione ha sede in Firenze, Via Giuseppe Campani n.3 – 50127 (FI) – e potrà istituire sedi secondarie.
TITOLO II
DELLO SCOPO E DELLA DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 3 – SCOPO
3.1 L’Associazione non ha finalità di lucro ed è intitolata alla memoria di Matteo Patrizi.
3.2 L’Associazione si propone di:
– fare e proporre interventi e servizi finalizzati a prestazioni socio sanitarie in favore di persone svantaggiate a causa di infortuni causati da incidenti stradali ovvero di discipline sportive ovvero di altra natura;
– realizzazioni e proporre interventi e servizi finalizzati all’alloggiamento o di attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali , formativi o lavorativi, accoglienza umanitaria;
– fare e proporre interventi e servizi finalizzati alla beneficenza, sostegno a distanza mediante beni od erogazioni di denaro, anche nei confronti di enti che svolgono attività similari.
3.3 L’associazione potrà poi svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti previsti dalla legge.
3.4 L’Associazione può svolgere ogni attività strumentale o utile per la realizzazione delle predette finalità, in particolare:
– curare la pubblicazione con qualunque media di scritti, periodici e non anche on-line;
– organizzare incontri, ed eventi di beneficenza, seminari di
studi, congressi, convegni e corsi di formazione;
– finanziare studi e ricerche, anche mediante la concessione di borse di studio;
– divulgare studi, ricerche, indagini statistiche;
– stipulare convenzioni, accordi ed altre forme di cooperazione con altri enti pubblici o privati;
– promuovere attività di informazione culturale nelle materie legate allo scopo;
– promuovere e sostenere attività di sensibilizzazione a livello di proposte e studi.
3.5 L’Associazione potrà compiere ogni atto od attività necessari od opportuni per il raggiungimento dei propri scopi, anche se non previsti dallo Statuto purchè non precluse da norme di legge, e così pure aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine anche concludendo accordi di collaborazione che prevedano integrazione delle attività e modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni. Potrà stipulare convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati al fine di fornire loro, gratuitamente o a titolo oneroso, i servizi informativi dell’Associazione.
3.6 L’Associazione svolge la propria attività secondo le norme del presente statuto e, per quanto non previsto, secondo le norme di cui agli artt. 36, 37 e 38 del codice civile.
ARTICOLO 4 – DURATA
L’Associazione avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).
TITOLO III
DELLE CATEGORIE DI ASSOCIATI, DEI LORO OBBLIGHI E DELLE
CONDIZIONI PER LA AMMISSIONE
ARTICOLO 5 – ASSOCIATI ORDINARI, ASSOCIATI AD HONOREM,
ASSOCIATI SOSTENITORI
5.1 I membri dell’Associazione si distinguono in: Associati Fondatori (detti anche “SOCI FONDATORI”) Associati Sostenitori (detti anche “SOCI SOSTENITORI”), Associati ad Honorem
(detti anche “SOCI AD HONOREM”).
5.2 SOCI FONDATORI – sono coloro che hanno fondato l’Associazione;
5.3. SOCI SOSTENITORI: sono coloro che dimostrino attinenza e
volontà di partecipare allo scopo dell’Associazione;
5.4 SOCI AD HONOREM: su proposta del Presidente o di almeno
due membri del Consiglio Direttivo possono essere invitati a far parte dell’Associazione coloro che per il profilo sociale, professionale, culturale ne vengano considerati meritevoli; i SOCI AD HONOREM non sono tenuti al versamento della quota annuale e non godono del diritto di voto in seno all’Assemblea degli Associati.
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
6.1 Tutti gli Associati s’impegnano a osservare il presente Statuto.
6.2 I SOCI FONDATORI e i SOCI SOSTENITORI s’impegnano al tempestivo versamento della quota annuale. Il recesso non esime il membro dal pagamento integrale della quota per l’anno sociale in corso.
ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
7.1 La domanda di adesione all’Associazione deve essere corredata da apposita scheda informativa redatta secondo il modello predisposto in via generale dal Consiglio Direttivo.
7.2 Sull’ammissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, discrezionalmente e in via insindacabile, il Consiglio Direttivo.
7.3 Salvo che per i SOCI AD HONOREM, l’adesione, unitamente
alla qualifica di Associato, ha luogo solo ed esclusivamente
con il versamento della quota d’ammissione; per i SOCI AD
HONOREM l’adesione ha luogo con la delibera del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7.4 La qualifica di SOCIO FONDATORE si trasmette in via ereditaria ove accettata dall’erede nel termine di 1 (uno) anno dal decesso di SOCIO FONDATORE.
TITOLO IV
DELLA PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
ARTICOLO 8 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità associato si perde:
a) per morte;
b) per recesso;
c) per esclusione.
ARTICOLO 9 – RECESSO
Ogni Associato può recedere dall’Associazione con effetto dal primo giorno dell’anno solare successivo dandone preavviso scritto, a mezzo lettera raccomandata A/R, entro il 30 settembre dell’anno in corso.
ARTICOLO 10 – ESCLUSIONE
10.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza qualificata dei due terzi e con motivazione scritta, l’esclusione dell’Associato:
a) per il venir meno dei requisiti previsti dall’Articolo 5 ovvero per inadempienza agli obblighi previsti dallo Statuto;
b) per atti che contrastino con lo scopo associativo o ne impediscano o compromettano il perseguimento.
10.2 La delibera di esclusione, con la relativa motivazione, dovrà essere comunicata all’escluso entro i quindici giorni successivi alla delibera stessa, mediante invio di lettera raccomandata A/R.
ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE DI RESTITUZIONI, ABBUONI O QUOTE
PATRIMONIALI
11.1 La perdita della qualità di Associato non dà alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né al rimborso delle quote versate o all’abbuono di quelle dovute per l’esercizio in corso.
TITOLO V
DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI E DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
ARTICOLO 12 – ORGANI NECESSARI E FACOLTATIVI
12.1 Sono organi necessari dell’Associazione
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Vicepresidente.
12.2 Sono organi facoltativi dell’Associazione:
a) il Segretario generale;
b) il Collegio dei probiviri;
c) il Collegio dei Revisori dei conti.
CAPO I
DEGLI ORGANI NECESSARI
ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
13.1 E’ competenza dell’Assemblea degli Associati:
a) deliberare sull’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
b) formulare proposte al Consiglio Direttivo.
13.2 L’Assemblea degli Associati viene convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente o dal Consiglio Direttivo, con unico avviso contenente l’ordine del giorno, le date e l’ora di prima e seconda convocazione.
13.3 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente; in assenza o impedimento di entrambi, dal più anziano d’età dei presenti. Il Presidente ne governa lo svolgimento.
ARTICOLO 14 – DIRITTO DI VOTO IN SENO ALL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
14.1 Ogni Associato in regola con il pagamento delle quote ha diritto di partecipare all’Assemblea.
14.2 Ha diritto a un voto ciascun ASSOCIATO FONDATORE E
SOSTENITORE; gli ASSOCIATI AD HONOREM non hanno diritto di voto ma hanno diritto di partecipare, oltreché all’Assemblea,
ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti dall’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi, di avere accesso alla documentazione prodotta dall’Associazione, nonché di partecipare a convegni, seminari, corsi di formazione ed ogni altro evento organizzato dall’Associazione.
ARTICOLO 15 – PRESIDENTE
15.1 Il Presidente dura in carica 5 (CINQUE) anni ed è eletto all’interno del Consiglio Direttivo al momento del suo insediamento. Il suo mandato è rinnovabile.
15.2 Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale e rappresenta l’Associazione
di fronte ai terzi e in giudizio, anche quale parte civile;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea;
c) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo nonché
ai provvedimenti disciplinari del Collegio dei Probiviri;
d) cura i rapporti con il Collegio dei Revisori.
15.3 La carica di Presidente è gratuita.
ARTICOLO 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO
16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri compreso il Presidente, rieleggibili e con la durata fissata al momento della nomina.
16.2 Il Consiglio Direttivo delibera su ogni e qualsiasi questione non riservata all’Assemblea degli Associati ai sensi
dell’Articolo 13 ed essendo a tal fine munito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e segnatamente:
a) determina le iniziative da assumere nell’interesse generale dell’Associazione e per le sue finalità;
b) gestisce e coordina l’attività dell’Associazione, dettando i criteri generali da seguire per le spese ordinarie, ivi comprese le assunzioni di personale;
c) affida ai propri membri, o a soggetti terzi, lo studio e la consulenza per questioni determinate, stabilendone il relativo compenso previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti laddove istituito;
d) nomina procuratori, con o senza rapporto di dipendenza nei confronti dell’Associazione, anche per singoli atti o determinate categorie di atti;
e) delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e sullo scioglimento;
f) stabilisce la quota annuale per ciascuna categoria di associati;
g) redige annualmente il bilancio per l’esercizio trascorso
nonché quello preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;
h) convoca l’Assemblea degli Associati nei casi di cui all’Articolo 13 par. 3;
i) accetta o rifiuta le iscrizioni;
j) nomina e revoca il Presidente e il Vicepresidente;
k) nomina e revoca Consiglieri e Segretario Generale;
l) assume ogni altra delibera o iniziativa prevista dal presente Statuto.
16.3 La carica di consigliere è gratuita e dà diritto al solo rimborso delle spese documentate.
16.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d’età ogni qualvolta lo si ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno tre dei propri membri. La convocazione potrà essere inviata anche per e-mail con un preavviso di almeno otto giorni lavorativi. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno avvenire anche in video o fono conferenza.
E’ ammessa la decisione per consultazione scritta del Consiglio Direttivo.
16.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora vi partecipino almeno tre membri ed è presieduto dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano d’età. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
16.7 Il Consiglio elegge, fra i propri membri, un Segretario
con funzioni di verbalizzante. Le deliberazioni debbono sempre constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
16.8 Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione, qualora nominati
ARTICOLO 17 – VICEPRESIDENTE
17.1 Il Consiglio Direttivo nomina un Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo, che assume tutti i poteri attribuiti dal presente Statuto al Presidente, in caso di sua assenza, impedimento o delega.
17.2 Le funzioni di Vicepresidente cessano di diritto in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.
CAPO II
DEGLI ORGANI FACOLTATIVI
ARTICOLO 18 – SEGRETARIO GENERALE
18.1 Il Segretario Generale:
a) coordina i rapporti tra l’Associazione e i singoli Associati;
b) interviene, su delega del Consiglio Direttivo, nei rapporti tra Associazione e interlocutori tecnici, istituzionali e privati;
c) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.
18.2 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra soggetti esterni all’Associazione, purché di comprovata esperienza e professionalità.
18.3 La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche la decadenza del Segretario Generale.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E DI BILANCIO
ARTICOLO 19 – FONDO COMUNE
19.1 Il Fondo comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell’Associazione.
19.2 Esso è costituito:
a) dalle quote d’ingresso e dalle quote annuali versate dagli Associati;
b) dalle eccedenze attive della gestione;
c) da tutte le donazioni, i contributi e i beni, mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.
19.3 Le quote annuali devono essere pagate per intero nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 20 – ESERCIZIO
20.1 L’esercizio associativo coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla compilazione della proposta di bilancio, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti laddove costituito. La proposta di bilancio è presentata all’Assemblea entro il 30 (trenta) giugno di ciascun anno, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e dev’essere comunicata a tutti i membri unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea.
20.2 Durante la sua vita, l’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
20.3 Ciascun Associato ha diritto di prendere visione dei bilanci che restano depositati, a disposizione degli Associati stessi, presso la sede dell’Associazione.
TITOLO VII
DELLO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 21 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione si verifica:
a) quando, tutti gli associati siano venuti a mancare;
b) su delibera del Consiglio Direttivo con il voto favorevole
di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.
c) per impossibilità di raggiungimento dell’oggetto sociale.
ARTICOLO 22 – LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE
In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere l’eventuale patrimonio residuo dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 23
Sono nominati componenti del Consiglio Direttivo i signori:
– Patrizi Egidio, Presidente;
– Straccali Maurizia Maria, Vice Presidente;
– Voce Antonio, Bernardini Roberta e Palmerini Piero, Consiglieri.
ARTICOLO 24
Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dell’Associazione.
F.to Patrizi Egidio
F.to Straccali Maurizia Maria
F.to Voce Antonio
F.to Bernardini Roberta
F.to Palmerini Piero
Repertorio n. 23133 Raccolta n. 14408
AUTENTICA DI FIRME
Certifico io sottoscritto Dottor Carlo Speranzini, Notaio in Firenze, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che i signori:
– Patrizi Egidio, nato a Roma il giorno 24 luglio 1950, residente a Sesto Fiorentino via Del Lasca n.2, codice fiscale PTR GDE 50L24 H501R, cittadino italiano;
– Straccali Maurizia Maria, nata a Grosseto il giorno 1 febbraio 1952, residente a Sesto Fiorentino Via Del Lasca n.2;
– Voce Antonio, nato a Firenze il giorno 10 agosto 1965, codice fiscale VCO NTN 65M10 D612X, residente a Firenze Via Puccinotti n. 72;
– Bernardini Roberta, nata a Sinalunga il giorno 19 ottobre 1964, codice fiscale BRN RRT 64R59 A468M, residente a Firenze via Leoncavallo n.15/3;
– Palmerini Piero, nato a Todi il 9 gennaio 1961, codice fiscale PLM PRI 61A09 L188J, residente a Firenze Via dei Pilastri n.7;
della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le suestese firme in calce e a margine dell’atto che precede ad ore diciassette e trenta.
Dell’atto ho dato lettura alle Parti.
Firenze, Piazzale Donatello n.7, quattordici ottobre duemilaventidue.
F.to Dottor Carlo Speranzini Notaio
Copia conforme all’originale che consta di più fogli muniti in margine delle firme prescritte.
Firenze, lì 20.10.2022